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Tecnologia e Digitale

Lo Studio offre consulenza approfondita nel settore delle infrastrutture tecnologiche, comprese strutture di produzione di energia, smart grids e reti di telecomunicazione.

Assistiamo imprese e pubbliche amministrazioni nei procedimenti autorizzativi e nella contrattualistica legata all’adozione di tecnologie avanzate, con particolare attenzione ai profili regolatori in continua evoluzione.

Forniamo consulenza su progetti di digitalizzazione e sviluppo tecnologico, inclusi:

  • appalti ICT per hardware, software e servizi cloud;
  • compliance normativa in materia di dati, cybersecurity e intelligenza artificiale (AI Act, GDPR);
  • tecnologia blockchain e cripto-asset, anche nella strutturazione di operazioni contrattuali e societarie.

Supportiamo operatori economici e start-up innovative nel dialogo con le autorità di regolazione, nella gestione della compliance e nella predisposizione di strumenti contrattuali ad hoc, anche in contesti transnazionali.

Affianchiamo anche imprese già attive nel campo delle distributed ledger technologies in tutti gli aspetti regolatori, fornendo eventualmente anche consulenza a 360° nello sviluppo di progetti, avvalendoci di una rete di partner tecnologici di altissimo livello e caratura internazionale.

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Concessioni Demaniali
28.12.2023

La natura dei piani di sviluppo di Green Communities

Con la sentenza n. 9842 del 16 novembre 2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul complesso tema del rapporto tra gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241/1990 e le convenzioni fra Enti Locali ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000.La questione trae origine da una controversia tra due Comuni della Regione Basilicata i quali, come capofila di altri Comuni convenzionati ex art.30 T.U.E.L., avevano presentato le rispettive candidature per il finanziamento, a valere sul PNRR, di progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities.Il Comune appellante rilevava che la convenzione conclusa dal Comune controinteressato dovesse ritenersi nulla per difetto della sottoscrizione con firma digitale, prevista – per l’appunto, a pena di nullità – dall’art. 15,comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990.IlConsiglio di Stato, ribaltando la pronuncia del TAR Basilicata, ha accolto il ricorso statuendo che: a)le convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una speciesdell’ampio genus degli accordi fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della l. n. 241 del 1990; b)infatti, mentre la l. n. 241 del 1990 concerne la funzione amministrativa inquanto tale, il d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisce solo agli Enti Locali; c)in termini di teoria generale, quanto stabilito per il genus vale, di regola, anche per le singole species, a meno che non sia espressamente disposto in senso contrario; d)pertanto, la previsione di nullità di cui al comma 2-bis dell’art. 15della l. n. 241 del 1990, norma di portata generale, concerne anche le convenzioni ex art. 30 T.U.E.L., norma di portata speciale che non contiene un’espressa disposizione contraria.

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27.7.2023

Sandbox Regolamentare Fintech: Progetti Innovativi nei Settori Bancario, Finanziario e Assicurativo alla Seconda Fase di Sperimentazione

La Banca d'Italia ha annunciato l'apertura della seconda fase di sperimentazione all'interno del suo Sandbox Regolamentare Fintech. Questo costituisce un'opportunità cruciale per gli attori operanti nell'ambito bancario, finanziario e assicurativo, che desiderano sviluppare e testare soluzioni innovative. Nel quadro delle complesse considerazioni legali e normative, il nostro Studio è il partner ideale per facilitare la partecipazione e garantire un'ottimizzazione efficace di tale iniziativa.

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