Lo Studio legale Lorenzoni è attivo da oltre un secolo, fornendo assistenza a Pubbliche amministrazioni, imprese e privati nell'ambito del diritto amministrativo e di tutte e tematiche ad esso connesse.
Utilizziamo soluzioni informatiche e tecnologiche d'avanguardia per ottimizzare l'organizzazione interna e garantire l'efficienza nella gestione delle posizioni affidate.
Analizziamo le esigenze dei Clienti nel contesto economico e lavorativo di riferimento, coniugando tradizione e innovazione.
Il nostro impegno accademico si traduce in una maggiore affidabilità delle soluzioni prospettate.
Collaboriamo con i migliori professionisti e ci avvaliamo di una rete di partner finanziari, industriali e tecnologici per proporre soluzioni strategiche avanzate
Lo studio è stato fondato agli inizi del XX secolo a Padova dall'avvocato Mario Lorenzoni. L'avvocato Vitaliano Lorenzoni, figlio di Mario, aprì la nuova sede dello studio a Roma nel 1948, caratterizzandolo fin da allora per una forte specializzazione nel contenzioso giurisdizionale amministrativo.
La tradizione familiare si è consolidata nel 1968 con l'entrata dell'avvocato Fabio Lorenzoni, figlio di Vitaliano, che lo dirige dal 1983. Lo studio si è trasferito nella nuova sede di via del Viminale nel 1997.
Dal 2018 è subentrata nella titolarità dello studio l'avvocato Livia Lorenzoni, figlia dell'avvocato Fabio, avvocato dal 2013 e ricercatrice universitaria, abilitata alle funzioni di Professore associato in diritto amministrativo, con un LL.M. alla London School of Economics and Political Science e un dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre.
La P.A. deve tenere conto delle controdeduzioni del privato se pervengono entro la data di perfezionamento del provvedimento, che si ha con la notifica ex art. 21-bis l. n. 241/90: “[i]l provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata […]”).
Il Consiglio di Stato amplia notevolmente lo spazio di tutela rispetto ai procedimenti amministrativi tesi all’adozione di provvedimenti lesivi, consentendo nel merito più ampi margini di impugnazione e restringendo i termini, da ritenersi sempre perentori, entro cui la PA può legittimamente intervenire.