È recentissima la pubblicazione dell’ordinanza n. 2572/2025 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che si inserisce nell’ambito del contenzioso aree idonee.
Con tale ordinanza il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da una società attiva nel settore degli impianti FER che aveva censurato la sentenza n. 9157/2025 del T.a.r. Lazio Roma, con cui il tribunale aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il decreto aree idonee, adottato dal MASE con d.m. 21 giugno 2024.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dalla società, ritenendo che fosse sprovvisto del periculum, dal momento che l’appellante non si era ancora vista recapitare alcun provvedimento di rigetto sulle proprie domande di approvazione dei progetti, non potendosi dunque ravvisare l'effettività di un attuale pregiudizio.
La pronuncia del T.a.r. Lazio n. 9157/2025, oggetto dell’ordinanza cautelare, è rilevante anche sotto altro profilo, ossia per aver sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1 e 2, del d.l. n. 63/2024, e dell’art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 190/2024, relativi all’installazione di impianti FER nelle aree agricole. Infatti, il c.d. decreto agricoltura (d.l. n. 63/2024) ha modificato l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, con l’introduzione del comma 1-bis, che pone sostanzialmente una preclusione all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sui terreni classificati come “agricoli”. Il d.lgs. n. 190/2024, all’art. 2, co. 2, ha recepito il limite relativo alle zone agricole posto dall’art. 20, co. 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, per cui anche rispetto a tale norma il T.a.r. Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
Nell’ambito del contenzioso aree idonee, non si può non fare cenno anche alla nota sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, con cui la Terza Sezione del T.a.r. Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale energia del vento (ANEV) avverso il c.d. decreto aree idonee.
In particolare, il tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’ANEV sotto i seguenti profili:
1. illegittimità della previsione di cui all’art. 7, comma 3, del d.m., nella parte in cui attribuiva alle Regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri dal relativo perimetro;
2. illegittimità del d.m. nella parte in cui non sono stati previsti principi e criteri omogenei per la individuazione – da parte delle Regioni – delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER;
3. illegittimità del d.m. sotto il profilo della mancata previsione di una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione di impianti FER già in corso di svolgimento;
4. deficit di omogeneità dei principi e dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee, in considerazione della necessità di assicurare un’uniforme tutela paesaggistico-ambientale del territorio nazionale.
Le censure accolte nella sentenza ANEV – ad es. sull’arbitrarietà delle fasce di rispetto regionali e sulla mancata disciplina transitoria – mostrano una criticità sistemica nella governance multilivello del settore FER, che richiederà una riformulazione coordinata tra Stato e Regioni.
Di talché, alla luce delle criticità sopra evidenziate, il T.a.r. Lazio ha ordinato al Ministero di procedere alla riedizione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER.
La sentenza del T.a.r. Lazio n. 9155/2025 merita di essere segnalata anche sotto un altro aspetto, ossia per i chiarimenti che essa ha fornito in merito alle aree non idonee. Il tribunale, infatti, ha ribadito che la qualificazione di una superficie in termini di area non idonea non preclude l’istallazione di impianti FER bensì unicamente l’accesso ai benefici di accelerazione e agevolazione che sono riconosciuti alle sole installazioni su aree idonee (si v. l’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021).
A questo punto, non resta che attendere da un lato la pronuncia della Corte Costituzionale sulle previsioni del d.l. agricoltura e, dall'altro lato, la nuova emanazione del decreto aree idonee da parte del MASE, in considerazione dell’urgenza dell’Italia di aumentare la diffusione degli impianti FER al fine di raggiungere tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello sovranazionale.