Con il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2026 (G.U. n. 161 del 14 luglio 2026), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato le Linee Guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della L. 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).
Il provvedimento introduce un quadro normativo uniforme a livello nazionale per l'assegnazione dei posteggi, ponendo fine alla frammentazione regolamentare che ha caratterizzato il settore e al contenzioso generato dalla disciplina delle proroghe. Il contesto normativo e giurisprudenziale
L'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE impone che le autorizzazioni per attività di servizi, in presenza di risorse scarse, siano rilasciate tramite procedura selettiva, trasparente e non discriminatoria, con divieto di rinnovo automatico in favore del titolare uscente.
Il legislatore italiano ha sistematicamente eluso tale obbligo: la L. 145/2018 ha escluso il commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della Direttiva; il D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020), all'art. 181, comma 4-bis, ha prorogato automaticamente fino al 2032 le concessioni in essere.
L'AGCM è intervenuta con due segnalazioni formali adottate il 2 febbraio 2021 (Bollettino n. 9/2021): la segnalazione AS1720, indirizzata a Roma Capitale, e la segnalazione AS1721, di portata generale, diretta a Governo e Parlamento. In entrambi i provvedimenti, l'Autorità ha qualificato il settore come strutturalmente impermeabile ai principi della concorrenza e ha sollecitato le amministrazioni locali a disapplicare le norme di proroga in applicazione del primato del diritto europeo.
Le segnalazioni AGCM hanno indotto alcune amministrazioni comunali — tra cui Roma Capitale — ad avviare procedure di annullamento in autotutela delle proroghe già concesse, esponendosi ai ricorsi dei concessionari uscenti. È in quel contenzioso che la giurisprudenza amministrativa ha affermato, con portata generale, l'incompatibilità delle disposizioni di rinnovo automatico delle concessioni di posteggio con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE.
Il TAR Lazio, Sez. II-ter, sentenza n. 537 del 18 gennaio 2022 - e, in pari data, le conformi sentenze nn. 527, 530 e 5441/2022 della medesima Sezione - ha ritenuto la Direttiva 2006/123/CE direttamente applicabile nell'ordinamento italiano e ha affermato il potere-dovere del Comune di disapplicare l'art. 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020. Le sentenze hanno precisato, inoltre, che la doverosità dell'annullamento in autotutela integra motivazione sufficiente del provvedimento di rimozione, escludendo sia l'obbligo di comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla conservazione dell'atto, sia la ravvisabilità della disparità di trattamento invocata dal ricorrente.
Il Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza n. 9266 del 19 novembre 2024 ha confermato in sede di appello l'impostazione del TAR Lazio, respingendo puntualmente gli argomenti difensivi degli operatori: la natura non self-executing della Direttiva, l'estraneità del commercio ambulante alla nozione di "servizio", la qualificazione della proroga come misura non assimilabile al rinnovo automatico. Il Collegio ha anche richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2018 (cause riunite C-360/15 e C-31/16) sull'effetto diretto del divieto di rinnovo automatico.
Il Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza n. 6013 del 10 luglio 2025 ha precisato il fondamento giuridico del divieto: per le attività economiche che si fondano sulla disponibilità esclusiva di un bene pubblico scarso, l'art. 12 della Direttiva impone che il titolo sia assegnato mediante procedura selettiva e rilasciato per una durata limitata, senza rinnovi automatici né vantaggi al prestatore uscente.
L'art. 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020 è incompatibile con la Direttiva Bolkestein e deve essere disapplicato.
Le sentenze n. 77 e n. 81 del 2 gennaio 2026 del TAR Lazio confermano l'indirizzo ormai consolidato, rigettando i ricorsi avverso la Determinazione Dirigenziale con cui il Municipio Roma I aveva bandito i posteggi in scadenza.
I Comuni sono tenuti ad assegnare i posteggi esclusivamente tramite procedura di evidenza pubblica. La graduatoria è costruita su un sistema di punteggio a 100 punti, articolato in criteri obbligatori (max 60 punti) e criteri integrativi (max 40 punti).
Nella prima categoria rientrano quattro elementi. Il primo è l'anzianità dell'impresa, misurata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, per un massimo di 35 punti attribuiti con progressione aritmetica proporzionale agli anni di attività. Il secondo è l'esercizio diretto nel posteggio oggetto di gara, che vale 15 punti fissi, riconosciuti al titolare della concessione in essere. Il terzo è la stabilità occupazionale, fino a 5 punti, commisurata al mantenimento dei dipendenti per un periodo non inferiore a tre anni, con progressione correlata al numero di unità. Il quarto è il requisito dimensionale di microimpresa (meno di 10 occupati, fatturato non superiore a 2 milioni di euro), che attribuisce 5 punti fissi.
Nella seconda categoria rientrano sette elementi. L'anzianità di spunta sull'intero mercato vale fino a 5 punti, attribuiti per scaglioni. La commercializzazione di prodotti tipici o di qualità regionale per almeno il 50% della merce vale 8 punti. Il servizio di consegna a domicilio vale 7 punti. I progetti innovativi e la compatibilità architettonica valgono 2 punti. L'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale vale 6 punti. La formazione professionale vale 7 punti. I Comuni possono infine introdurre criteri aggiuntivi per un massimo di ulteriori 5 punti.In caso di parità, il criterio di preferenza è l'anzianità di impresa.
L'analisi del sistema di punteggio evidenzia una tensione con i principi di concorrenza che il decreto dichiara di attuare.
I criteri correlati alla storicità dell'operatore uscente valgono complessivamente fino a 55 punti su 100: 35 per l'anzianità dell'impresa, 15 per la titolarità della concessione in essere, 5 per l'anzianità di spunta sul mercato. Il criterio di preferenza in caso di parità è anch'esso parametrato all'anzianità.
Un operatore nuovo, pur massimizzando tutti i criteri integrativi di carattere qualitativo, recupera al più 28 punti, partendo da un divario strutturale difficilmente colmabile nella generalità dei casi.
Il decreto tenta di contenere l'effetto di cristallizzazione fissando in misura fissa - e non progressiva - i 15 punti per il titolare uscente, in modo da evitare che la sola durata della permanenza nel posteggio determini un vantaggio insuperabile.
La compatibilità del nuovo sistema con i principi dell'art. 12 della Direttiva Servizi sarà prevedibilmente sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi nei contenziosi che seguiranno i primi bandi attuativi.
Gli operatori che ottengono punti in ragione dei criteri integrativi sono tenuti a mantenere gli impegni assunti per un periodo non inferiore a tre anni. L'inadempimento determina la decadenza automatica della concessione. In caso di cessione d'azienda, il subentrante subentra negli obblighi del cedente; il mancato rispetto produce i medesimi effetti.
Alla scadenza delle concessioni in vigore, i posteggi sono rimessi a bando secondo le nuove procedure. Non è prevista alcuna proroga generalizzata. I posteggi non assegnati in prima battuta sono offerti prioritariamente agli spuntisti in graduatoria e, successivamente, agli operatori già idonei, nel rispetto dei limiti massimi di detenzione.
Le Linee Guida si applicano a tutte le imprese regolarmente costituite che esercitano o intendono esercitare il commercio su aree pubbliche, incluse microimprese, operatori del settore alimentare, artigiani, rivenditori di quotidiani e produttori agricoli diretti. Tutti i partecipanti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
Oggi presso lo Studio legale Lorenzoni si è svolto il seminario per celebrare il conferimento della borsa di studio intitolata a Fabio Lorenzoni, destinata alla migliore tesi di laurea indiritto amministrativo e istituita dalla Camera amministrativa romana.L’evento è stato dedicato all’approfondimento delle novità normative e giurisprudenziali in materia di giochi e scommesse, con il contributo di professionisti e operatori del settore.Oltre a rappresentare un’opportunità di confronto su un tema di grande attualità, l’incontro è stato anche un momento dedicato al ricordo dell’Avv. Fabio Lorenzoni, il cui impegno e la cui passione per il diritto amministrativo hanno lasciato un segno importante nella nostra professione.
La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2024 (legge n. 193/2024): novità, opportunità e sfide per le imprese e i consumatori