+39064888131

Onere di immediata impugnazione del bando di gara non conforme ai CAM

Impugnazione del bando di gara non conforme ai CAM: chiarimenti del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025 ha fatto chiarezza sull’onere del ricorrente di immediata impugnazione del bando di gara non rispettoso dell’art. 57, co. 2, del codice appalti, che prevede l’inserimento obbligatorio dei CAM (“criteri ambientali minimi”) nella documentazione di gara.

Nel caso di specie, il ricorrente - classificatosi quarto in graduatoria - aveva impugnato l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente censurando, principalmente, l’omessa o comunque incompleta previsione dei CAM nella documentazione di gara, senza censurare nel merito il provvedimento di aggiudicazione.

Il Tar aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il bando per violazione dell’art. 57, co. 2, del codice appalti. Il Consiglio di Stato, invece, ha evidenziato la tardività dell’impugnazione in primo grado.

Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, l’omessa o incompleta previsione dei CAM nella documentazione di gara, poiché contribuisce a modulare e orientare le offerte dei concorrenti, è una questione che deve sollevata immediatamente dai partecipanti alla gara, senza attendere il provvedimento di aggiudicazione.

La chiave di lettura data dal Consiglio di Stato sull’onere di immediata impugnazione delle regole di gara non rispettose dei CAM appare conforme anche ai principi del risultato e della fiducia, sui quali si fonda il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, l’operatore economico sembra essere chiamato ad una maggiore responsabilizzazione, che comporta un onere di segnalazione immediata alla stazione appaltante dell’impossibilità o difficoltà di presentare un’offerta consapevole e meditata, in modo che la stazione appaltante possa tempestivamente rideterminarsi, senza portare avanti una procedura di gara in radice illegittima.

I CAM nei contratti pubblici

I criteri ambientali minimi sono requisiti tecnici ambientali obbligatori previsti per specifiche categoria di lavori, servizi e forniture. Sono disciplinati da appositi decreti ministeriali, ad oggi circa una ventina. L’elenco aggiornato dei CAM in vigore è pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’obbligo di inserimento dei CAM nella documentazione di gara era già stato previsto nella vigenza del vecchio codice appalti (dall’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016) ed oggi è previsto dall’art. 57, co. 2, d.lgs. n. 36/2023.

La previsione dei CAM nei contratti pubblici risponde agli obiettivi di tutela dell’ambiente in quanto attraverso tali criteri si mira ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’intervento pubblico.

Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6651/2025, sopra richiamata, viene chiarito che «l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale» in quanto «la tutela dell’ambiente passa anche attraverso la conclusione delle procedure ad evidenza pubblica e la verifica della conformità ai CAM delle offerte presentate si traduce in un uso strategico dei contratti pubblici, coerente con una finalità ulteriore rispetto a quella della tutela della concorrenza».

Servizi Correlati

Notizie Correlate

Contratti Pubblici
7.1.2024

L’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nella finanza di progetto

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sui margini di intervento migliorativo e di adeguamento alle esigenze della Stazione appaltante nella fase di esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nell'istituto del project financing. Il Collegio ha escluso la legittimità dell’esercizio del diritto di prelazione in assenza di una totale identità tra la proposta dell’aggiudicatario e quella del promotore.

Leggi l’articolo
Contratti Pubblici
27.12.2023

Sui limiti alla circolazione dei beni culturali

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di limitare il trasferimento all’estero di opere d’arte appartenenti a privati, qualora l’uscita di tali opere dal territorio italiano possa compromettere l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Nel caso di specie, il proprietario di un quadro di un famoso pittore tedesco aveva richiesto al Ministero della Cultura il rilascio dell’attestato di libera circolazione ed il Ministero aveva negato il rilascio di tale attestato alla luce di una istruttoria nella quale veniva evidenziata la rarità dell’opera straniera in questione e la forte attinenza di tale opera al territorio italiano. Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 e dell’art. 10 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), l’Amministrazione può negare il rilascio dell’attestato di libera circolazione di opere appartenenti a privati laddove queste presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Nel caso di specie, la valutazione svolta dall’Amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego risultava adeguatamente motivata con riferimento ad una serie di criteri quali la rarità dell’opera, l’altissima qualità dell’opera, il legame dell’opera e del percorso artistico del pittore con il nostro Paese, ecc. A tale valutazione andava aggiunta la considerazione circa l’eccezionale rilevanza del bene ai fini della integrità e della completezza del patrimonio culturale della Nazione (art. 10 del Codice). Pertanto, poiché nella fattispecie ricorrevano entrambe queste circostanze, il Collegio ha ritenuto legittimo il divieto posto dall’Amministrazione sulla esportazione del bene culturale in questione.

Leggi l’articolo

Affidati a noi

Contattaci per un primo colloquio.

Richiedi Consulenza