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PNRR e partenariato pubblico-privato: i chiarimenti dell'ANAC

Con la delibera n. 432 del 20 settembre scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul tema della partecipazione economica pubblica nei contratti di partenariato pubblico privato da realizzarsi in attuazione del PNRR.

Come noto, il Codice dei Contratti Pubblici italiano (articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) dispone che per i progetti di partenariato l’Amministrazione possa intervenire con risorse pubbliche entro il limite del 49%. La ratio è connessa alla speciale natura del partenariato, nel quale è il privato promotore ad assumersi il rischio dell’attività d’impresa e, per l’effetto, a finanziare almeno il 51% del progetto.

Si tratta di una disposizione pienamente coerente con il Manual on Government deficit and debt (MGDD) di Eurostat, il quale implementa il Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 2010) di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013. Nel paragrafo VI.4, punto 55, infatti, è previsto che: "Se la maggior parte del finanziamento della spesa in conto capitale è fornita dalle amministrazioni […] si ritiene che la pubblica amministrazione sopporti la maggior parte dei rischi e l'attività deve essere classificata nel suo bilancio". Lo stesso Manuale esplicativo del Regolamento SEC 2010, inoltre, espressamente prevede che i contributi europei vadano esclusi dal calcolo dell’impegno di spesa pubblico, giacché non pesano sull’amministrazione ma, al contrario, riducono il costo dell’investimento.

Tali considerazioni risultano valide solo in relazione agli stanziamenti europei a fondo perduto (grants), mentre non possono che gravare sulle casse pubbliche i finanziamenti in forma di prestito (loans), in relazione ai quali la PA è soggetta all’obbligo di restituzione.

Ebbene, se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto europei possono ritenersi esclusi dal computo del “contributo pubblico” per il rispetto del limite massimo del 49% per la realizzazione di progetti di partenariato pubblico-privato, anche in applicazione del PNRR.

Risulta così ulteriormente rafforzata la strategia sottesa al PNRR, che punta al rilancio del Paese primariamente attraverso incentivi ed aiuti alle imprese, le quali saranno certamente agevolate dalla possibilità di usufruire dei finanziamenti europei a fondo perduto senza che ciò necessiti di una più ampia capacità di investimento privato.

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