+39064888131

L'escussione della garanzia sull'anticipazione del prezzo dell'appalto è illegittima laddove avvenga al di fuori dei casi tassativamente tipizzati

Il Tribunale di Roma, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha inibito ad una stazione appaltante l'escussione della fideiussione prestata a garanzia della restituzione dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto.

La complessa vicenda svoltasi dinanzi agli organi della giustizia amministrativa ha visto un duplice avvicendamento tra aggiudicatari in conseguenza del cambio di orientamento, attuato dall'adunanza plenaria n. 16/2020, riguardo all'automatica esclusione dell'operatore economico per omessa dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n°50/2016.

La ricorrente si è vista prima affidare i lavori - in relazione all'esclusione della prima classificata - e poi subentrare la concorrente originariamente esclusa, in forza dell'accoglimento dell'appello di quest'ultima, avvenuto in concomitanza del revirement del Consiglio di Stato.

A seguito della sentenza d'appello, la stazione appaltante ha disposto il subentro dell'originaria esclusa ed escusso la garanzia ex art. 35 comma 18 CCP nei confronti della prima affidataria, ma il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare volto a inibire l'escussione.

L'anticipazione del prezzo dell'appalto ha natura di acconto sull’importo del costo dei lavori e la norma primaria (art. 35, comma 18, CCP) – con disposizione pedissequamente riprodotta nello schema tipo di garanzia fideiussoria approvato dal MISE e contenuta nella polizza sottoscritta tra le parti – stabilisce che l’unica ipotesi di decadenza del beneficiario dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, sussiste nel caso in cui «l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali».

Per tale ragione, l'escussione è illegittima laddove avvenga al di fuori dei casi tassativamente tipizzati. In questo senso, anche il garante, a fronte della richiesta della S.A., aveva, in via stragiudiziale, sollevato l'exceptio doli.

Ipotizzare che l'operatore economico sia tenuto «a patire la escussione della polizza fideiussoria a fronte di una condotta del tutto incolpevole appare violativo di tutte i canoni ordinari di buona fede nella formazione e nella esecuzione del contratto».

Peraltro, la ditta ha, nel frattempo, instaurato un giudizio risarcitorio in relazione - tra l'altro - all'andamento anomalo dell'appalto, alle riserve iscritte e alla perdita della rilevante commessa. Ebbene, la S.A. ha invocato, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto anticipato cosicché il giudizio di cognizione rappresenta la sede naturale per la verifica di quanto effettivamente dovuto, mentre la mancata inibitoria comporterebbe la perdita, per la ditta, della possibilità di eccepire la compensazione della posta dovuta a titolo restitutorio con il controcredito risarcitorio.

Trib. Roma, sez. XVI, G.I. Dott. Manzi, ord. dell'11.02.2023, R.G. n. 48016/2021 pubblicata il 14.02.2023

Servizi Correlati

Notizie Correlate

Contratti Pubblici
7.1.2024

L’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nella finanza di progetto

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sui margini di intervento migliorativo e di adeguamento alle esigenze della Stazione appaltante nella fase di esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore nell'istituto del project financing. Il Collegio ha escluso la legittimità dell’esercizio del diritto di prelazione in assenza di una totale identità tra la proposta dell’aggiudicatario e quella del promotore.

Leggi l’articolo
Contratti Pubblici
27.12.2023

Sui limiti alla circolazione dei beni culturali

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di limitare il trasferimento all’estero di opere d’arte appartenenti a privati, qualora l’uscita di tali opere dal territorio italiano possa compromettere l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Nel caso di specie, il proprietario di un quadro di un famoso pittore tedesco aveva richiesto al Ministero della Cultura il rilascio dell’attestato di libera circolazione ed il Ministero aveva negato il rilascio di tale attestato alla luce di una istruttoria nella quale veniva evidenziata la rarità dell’opera straniera in questione e la forte attinenza di tale opera al territorio italiano. Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 e dell’art. 10 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), l’Amministrazione può negare il rilascio dell’attestato di libera circolazione di opere appartenenti a privati laddove queste presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Nel caso di specie, la valutazione svolta dall’Amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego risultava adeguatamente motivata con riferimento ad una serie di criteri quali la rarità dell’opera, l’altissima qualità dell’opera, il legame dell’opera e del percorso artistico del pittore con il nostro Paese, ecc. A tale valutazione andava aggiunta la considerazione circa l’eccezionale rilevanza del bene ai fini della integrità e della completezza del patrimonio culturale della Nazione (art. 10 del Codice). Pertanto, poiché nella fattispecie ricorrevano entrambe queste circostanze, il Collegio ha ritenuto legittimo il divieto posto dall’Amministrazione sulla esportazione del bene culturale in questione.

Leggi l’articolo

Affidati a noi

Contattaci per un primo colloquio.

Richiedi Consulenza