Con la sentenza del 1° marzo 2023, n. 2195, i giudici di Palazzo Spada sono tornati sul controverso tema della proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
La controversia è stata incardinata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di un Comune che aveva esteso sino al 31 dicembre 2033 il termine della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in contrasto con il parere della suddetta Autorità.
Ribaltando la pronuncia di primo grado del TAR Lecce, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune, tramite la delibera contestata, avrebbe dato concreta attuazione ad una disciplina normativa interna contraria all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. Bolkestein).
Ribadendo i principi enunciati nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nn. 17 e 18 del 2021, e richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza Promoimpresa, la pronuncia ha affermato che:
a) l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma avente carattere self-executing e, quindi, immediatamente applicabile all’interno nell’ordinamento, rendendo obbligatoria la disapplicazione delle normative nazionali ad essa contrastanti;
b) il dovere di disapplicare le normative interne in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva, spetta sia ai giudici nazionali, sia alle pubbliche amministrazioni;
c) l’art. 12 della citata direttiva, prescinde del tutto dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo;
d) deve in ogni caso, ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici nell’ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Si ricorda che le suddette questioni, definite dal Consiglio di Stato, sono attualmente al vaglio della Corte di giustizia europea, in sede di rinvio pregiudiziale, sollevato proprio dal TAR Lecce (ordinanza dell’11 maggio2022 n. 743).
illegittima anche la rivalutazione del 2025 perché non tiene conto dell'annullamento del d.m. che aveva applicato l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (in sostituzione di quello dei valori per il mercato all’ingrosso, individuato dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 400/1993) provocando un incremento del 25,15% sui canoni del 2023
Commissione UE e Consiglio di Stato bocciano lo schema MIT: critiche su oneri indebiti, concorrenza e assenza di base normativa. Indennizzo solo in casi eccezionali.