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Codice di giustizia contabile

Dal 7 ottobre 2016 è in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7 settembre 2016).

Il nuovo codice disciplina l'esercizio della giurisdizione della Corte dei conti nelle seguenti materie

  • giudizi di conto (conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni);
  • giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario;
  • altri giudizi in materia di contabilità pubblica;
  • giudizi in materia pensionistica;
  • giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;
  • altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

La giurisdizione contabile si ispira ai principi di effettività, concentrazione e giusto processo, secondo i canoni tipici della giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Gli organi della giustizia contabile sono:

  • le sezioni giurisdizionali regionali;
  • le sezioni di appello;
  • le sezioni riunite in sede giurisdizionale;
  • le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

La Parte I del codice è dedicata alle disposizioni generali: principi e organi della giurisdizione contabile (organi e competenza; astensione e ricusazione del giudice; le parti e i difensori; gli atti e i provvedimenti del processo).

Nella Parte II sono contenute le disposizioni che regolano lo svolgimento dei giudizi di responsabilità:

  • la fase preprocessuale: la disciplina della denuncia di danno erariale, l'apertura del procedimento e lo svolgimento della fase istruttoria (richieste di documenti e informazioni; esibizioni di documenti; audizioni personali; ispezioni e accertamenti; sequestro documentale e consulenze tecniche; invito a fornire deduzioni ed eventuale archiviazione);
  • le azioni a tutela del credito erariale: a tal fine il pubblico ministero può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, compresi i tipici mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo;
  • il rito ordinario: la disciplina dell'atto di citazione, la costituzione del convenuto e la comparsa di risposta, lo svolgimento dell'udienza, i mezzi di prova e la consulenza tecnica d'ufficio, la deliberazione;
  • i giudizi dinanzi alle sezioni riunite: le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione; il presidente e il procuratore generale possono deferire alle sezioni  riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi;
  • i riti speciali: rito abbreviato, rito monitorio e il giudizio relativo a relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

La Parte III del codice stabilisce le regole del giudizio sui conti (giudizio per la resa dl conto e giudizio sul conto), mentre nella Parte IV sono regolati i giudizi pensionistici (ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra).

La Parte V è dedicata agli altri giudizi su istanza di parte, mentre i giudizi di impugnazione (appello, opposizione di terzo, revocazione e ricorso per cassazione per soli motivi di giurisdizione) sono disciplinati nella Parte VI.

In chiusura, la Parte VII si occupa dell'interpretazione del titolo giudiziale, dell'esecuzione e del giudizio di ottemperanza.

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