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Decreto Riordino Gioco online

Il Consiglio dei Ministri, in data 11 marzo 2024, ha approvato definitivamente il decreto legislativo sul riordino dei giochi a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della L. 9 agosto 2023, n. 111. Resta sospesa, in attesa della discussione in Conferenza Stato Regioni, l’adozione della disciplina normativa della raccolta del gioco attraverso reti fisiche, con conseguente ulteriore proroga in vista per le concessioni in essere (scadute nel 2016).

Al Titolo I sono disciplinate le regole generali, in particolare è previsto che il decreto in parola costituisce il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. I principi regolatori della materia, che devono costituire il criterio interpretativo delle norme sono: la tutela della minore età; la legalità del gioco, per prevenire fenomeni criminali, e, dunque, contrastare il gioco illegale; la promozione di un gioco responsabile, soprattutto per una tutela adeguata della salute del giocatore; la trasparenza dell’offerta. Gli Stati Membri dell’UE sono legittimati a definire discrezionalmente le regole e le condizioni per l’esercizio delle attività del gioco e delle scommesse, tuttavia, come ribadisce il decreto, è necessario (a pena di disapplicazione delle norme interne difformi) il rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione e delle libertà stabilite dai Trattati.

Si prevede che l’esercizio e la raccolta di una delle attività di cui alle lett. da a) a f), dell'art. 6, comma 1 (a. scommesse ,a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; b. concorsi pronostici sportivi e ippici; c. giochi di ippica nazionale; d. giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa; e. scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f. bingo), è consentita solo agli aggiudicatari della gara pubblica europea che dovrà essere indetta “senza indugio”, alla quale si potrà partecipare anche in forma raggruppata e che attribuirà la concessione per un periodo massimo di nove anni, senza rinnovo. L'aggiudicazione dovrà intervenire entro il 31 dicembre 2024.

L’esercizio e la raccolta di una delle attività di cui alle lett. g), h), i) (g. giochi numerici a totalizzatore nazionale; h. giochi numerici a quota fissa e i. lotterie ad estrazione istantanea o differita) è, altresì, consentita ai soggetti titolari unici di concessione per la gestione e sviluppo di tali giochi, ma la loro raccolta a distanza può essere anche consentita, previa autorizzazione dell’ADM, agli aggiudicatari della gara di cui al periodo precedente, su licenza dei titolari unici di concessione.

È demandata a successivi regolamenti attuativi la disciplina dei giochi sopra elencati, restando in vigore, sino all’adozione della normativa secondaria, quella attualmente vigente. Il che presuppone o che tali regolamenti saranno adottati parimenti “senza indugio” oppure che i partecipanti alla gara non conosceranno la disciplina puntuale dei giochi di cui saranno concessionari, causando problemi evidenti nella presentazione del piano degli investimenti, come disposto dall’art. 6, comma 5, lett. g).

Non è prevista, invece, al momento, nessuna procedura di gara per l’esercizio e la raccolta della residuale tipologia di cui alla lett. l) dell’art. 6, comma 1, «Ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento».

Per partecipare alla gara, è confermato l’obbligo di versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta. Tra gli altri requisiti occorre possedere – anche mediante avvalimento – una capacità “di innovazione tecnologica e di cybersicurezza” comprovata da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.

Vengono introdotte limitazioni all'uso delle cc.dd. skin, in quanto non sarà possibile mettere il sito del concessionario a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario. Si potranno esercitare i giochi anche mediante app, a condizione che sito e app riportino il logo o il marchio del concessionario.

Il canone annuo di concessione è determinato nella misura del tre per cento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all’importo della raccolta di gioco l’ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero (per il betting exchange e le scommesse ippiche in agenzia a totalizzatore) del compenso del concessionario. Vi sarà il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco.

Appare di problematica applicazione - e comunque non sono previste conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza - la disposizione secondo cui, in caso di revoca o di decadenza dalla concessione, “il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell’ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell’Agenzia”.

È istituzionalizzata la figura dei punti vendita di ricariche di conto di gioco (PVR), che devono essere iscritti all’albo istituito e tenuto da ADM, previo versamento dell’importo annuale di euro 100 ed essere titolari di autorizzazione ex art. 86 TULPS (alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio [maneggi, circoli ippici, etc.] e simili) o 88 TULPS (sale scommesse o corner ippici/sportivi). Ai PVR è fatto divieto di consentire il prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.

E' imposto l'utilizzo di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. È, tuttavia, possibile acquistare ricariche, nel limite dell'importo settimanale di Euro 100,00, anche in contanti o con strumenti di pagamento elettronici diversi.

Diverse disposizioni sono dettate in tema di tutela e protezione del giocatore nei confronti del "gioco d'azzardo patologico" (nelle precedenti versioni indicato come "ludopatia"), con generico riferimento all'impiego di "strumenti dell’intelligenza artificiale".

Al fine di monitorare l'andamento dell'attività di gioco e gli effetti sulla salute dei giocatori è istituita una "Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia", che potrà proporre al Governo misure di contrasto ai disturbi legati al gioco. E' altresì costituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione governativa che, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute, annualmente stabilirà i temi delle campagne informative e delle iniziative di comunicazione responsabile cui i concessionari saranno tenuti a destinare una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti annui (con un limite fissato ad Euro 1 mln).

Sono ammesse anche iniziative di marketing virtuoso, in quanto il concessionario può, in aggiunta all'investimento obbligatorio di cui sopra, effettuare, con oneri a proprio carico e con l’indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali orientati a promuovere la prevenzione ed il contrasto del gioco patologico.

Al fine di contrastare l'offerta illegale di gioco, appare interessante la previsione per cui, di concerto con la Banca d'Italia, saranno stabilite, mediante regolamento, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi di concessione. In aggiunta, è prevista una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 180.000 in capo ai fornitori di servizi di rete (ISP) e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP)  per ciascuna violazione dell'obbligo imposto da ADM di inibire l’accesso ai siti di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari.

Una novità dell’ultima versione dello schema di decreto è rappresentata dalla previsione dell’indizione di una gara anche per l'affidamento ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, e la relativa raccolta, sia fisica sia online, della durata di nove anni, non rinnovabile, con base d’asta di un miliardo di euro (in luogo dei precedenti 700 milioni).

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