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Il giudicato ha pieno effetto nei confronti dei terzi intervenienti.

Nel giudizio avverso l’annullamento d’ufficio di un atto, il soggetto che è intervenuto ad opponendum risulta parte del giudizio ai fini degli effetti interni ed esterni del giudicato, e ciò gli preclude di impugnare, in un diverso giudizio, il provvedimento oggetto di autotutela sulla cui legittimità già si è formato il giudicato.

L’interveniente nel giudizio contro l’autotutela ha eccepito, nel ricorso autonomo volto ad ottenere l’annullamento del medesimo provvedimento, questa volta in via giudiziale, che a sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio non le poteva essere opposta. Infatti, secondo la ricorrente, la posizione di interventrice ad opponendum, che corrisponde a quella dell’intervento adesivo dipendente del processo civile, «non legittima ’interventore alla proposizione di impugnazioni (ex art. 102, comma 2, c.p.a.)e che, pertanto, non determina l’opponibilità del giudicato nei suoi confronti, la quale opera esclusivamente nei confronti delle parti titolate a proporre impugnazioni».

In una recente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, n. 1440 del 6/12/2022) il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso del soggetto già intervenuto nel giudizio sull’autotutela, chiarendo che, anche a voler seguire lo schema dell’intervento adesivo dipendente, si giungerebbe egualmente a ritenere efficace il giudicato della precedente sentenza.

Nell’intervento adesivo dipendente, infatti, dal rapporto principale tra le parti si distingue un rapporto dipendente, il cui modo di essere si conforma a quello principale. L’interventore adesivo, quindi, deve essere titolare di una situazione giuridica sostanziale che sia collegata al rapporto principale dedotto in giudizio, cosicché risulti esposta agli effetti riflessi del giudicato.

Il Tribunale ha chiarito che anche attraverso una ricostruzione sostanziale anziché processuale si arriva al medesimo esito: «una volta che sia stato accertato con forza di giudicato ... che non si era in presenza di una proroga ma di una mera rideterminazione della durata dell’originaria concessione, tale assetto sostanziale non può essere rimesso in discussione da un terzo, titolare di un rapporto dipendente».

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