L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, ha affrontato la controversa questione del rinnovo ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, dichiarandolo incompatibile con il diritto europeo ed imponendone, quindi, la disapplicazione da parte dei giudici e delle Amministrazioni coinvolte, anche in presenza di un giudicato favorevole.
La Plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:
Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli ef etti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza ef etto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E
Con la sentenza n. 9842 del 16 novembre 2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul complesso tema del rapporto tra gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241/1990 e le convenzioni fra Enti Locali ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000.La questione trae origine da una controversia tra due Comuni della Regione Basilicata i quali, come capofila di altri Comuni convenzionati ex art.30 T.U.E.L., avevano presentato le rispettive candidature per il finanziamento, a valere sul PNRR, di progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities.Il Comune appellante rilevava che la convenzione conclusa dal Comune controinteressato dovesse ritenersi nulla per difetto della sottoscrizione con firma digitale, prevista – per l’appunto, a pena di nullità – dall’art. 15,comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990.IlConsiglio di Stato, ribaltando la pronuncia del TAR Basilicata, ha accolto il ricorso statuendo che: a)le convenzioni di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una speciesdell’ampio genus degli accordi fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della l. n. 241 del 1990; b)infatti, mentre la l. n. 241 del 1990 concerne la funzione amministrativa inquanto tale, il d.lgs. n. 267 del 2000 si riferisce solo agli Enti Locali; c)in termini di teoria generale, quanto stabilito per il genus vale, di regola, anche per le singole species, a meno che non sia espressamente disposto in senso contrario; d)pertanto, la previsione di nullità di cui al comma 2-bis dell’art. 15della l. n. 241 del 1990, norma di portata generale, concerne anche le convenzioni ex art. 30 T.U.E.L., norma di portata speciale che non contiene un’espressa disposizione contraria.
Il Consiglio di Stato ribadisce la contrarietà al diritto europeo e il dovere di disapplicazione delle proroghe delle concessioni balneari