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LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART 2, CO7, L. 241/90 E L’ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE EX ART 178 CP.

Ai fini della concessione, da parte di un Comune toscano, del titolo abilitativo per l’esercizio di attività economiche su aree pubbliche si rende necessario il possesso di determinati requisiti quali, tra gli altri, quelli di onorabilità previsti dalla Legge Regionale 62/2018 artt. 11 e 12.

A contrario, l’articolo 127, co.1, L. R. 62/2018 prevede che “il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera” lett. a): “quando vengono meno i requisiti di cui agli artt. 11 e 12”.

Cosa accade, pertanto, se il Comune, riscontrata la mancanza dei requisiti, avvia la procedura per la decadenza dal titolo concessorio ed il legale del titolare della concessione richieda la sospensione del procedimento in quanto in attesa di una sentenza di riabilitazione? Il procedimento amministrativo de quo può essere sospeso ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990 (dunque solo per 30 giorni) oppure è possibile tale sospensione per un tempo superiore in attesa dell’emissione della sentenza di riabilitazione?

In verità, si ritiene possibile la sospensione del procedimento di rinnovo della concessione di posteggio, ai sensi dell’art 2, comma 7, L. 241/90, “per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni” qualora essa sia finalizzata a “l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” (i.e. la sentenza di riabilitazione); infatti, le cause di sospensione del termine assegnato alla P.A. per l’adozione di un determinato provvedimento sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni “sine die” motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l’attività amministrativa. Inoltre, si segnala il richiamo, nel contesto della L.R. n. 62/2018, alla finalità “di garantire parità di trattamento nelle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato”, pertanto, non appare possibile la prospettiva di sottrarre alla concorrenza la concessione di posteggio in attesa di una eventuale sentenza di riabilitazione. Infatti, la riabilitazione, ex art 178 c.p., costituisce l’attestazione del riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato perché opera sulla base di una valutazione ex post della condotta dello stesso e, a differenza dell'estinzione della pena, non opera ope legis, ma postula uno specifica pronuncia costitutiva, fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta.

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