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APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO (ART. 110, CO. 7, T.U.L.P.S.) e E-SPORTS: QUALCOSA SI MUOVE

A seguito di quello che ormai viene comunemente denominato LAN-gate, ossia la chiusura a fine aprile, da parte di ADM, di alcune sale LAN, qualcosa inizia a muoversi.

Dopo la Circolare ADM 18/2022 del 19 maggio, avente ad oggetto “Definizioni, istruzioni, chiarimenti e linee guida” circa gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, co.7, del T.U.L.P.S, nei giorni scorsi sono state adottate, dalla medesima autorità, la Determinazione direttoriale n. 250263 (10 giugno 2022), recante disposizioni relative alle modalità di attuazione della DRTEC   e della DRA   agli apparecchi  senza vincita in denaro in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e ai “padiglioni e sale trattenimento” e la Circolare 21/2022 (6 giugno 2022), di attuazione del protocollo d’intesa fra ADM e CONI   avente ad oggetto l’applicazione della normativa in materia di apparecchi di cui all’art. 110, co. 7, T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati dalle federazioni sportive. Entrambi i provvedimenti, già preannunciati dalla Circolare 18/2022, si inseriscono – in parte completandolo – nel processo di transizione alle nuove regole tecniche e amministrative, di cui, rispettivamente, alla DRTEC e alla DRA.

Alla luce dell’attuale normativa, che necessita indubbiamente di un’opera di sistemazione e razionalizzazione, gli apparecchi che dispongono di collegamento in rete per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per le formazione di classifiche sono da ricondurre, ad avviso di ADM , alla categoria di cui all’art. 110, co. 7., lett. c., del TULPS, ossia “quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro”.

Tali apparecchi possono essere “ubicati” presso:

- Sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito

- Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita di denaro

- Attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S.

La riconduzione di tali dispositivi alla categoria di cui alla lett. c) implica la sottoposizione, ai fini della ubicazione degli stessi presso uno dei luoghi suindicati, alla disciplina legislativa e regolamentare -tecnica e amministrativa- posta per tale categoria.

Tra le altre cose, la circolare n. 18/22 prevede che per gli apparecchi comma 7 c) installati dopo il 2005 sarà necessario che, entro il 1° luglio 2022, essi siano muniti di nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza.

Per quanto riguarda, specificamente, le attività di spettacolo viaggiante, è previsto che i gestori degli apparecchi di cui al comma 7 del TULPS, tra i quali i simulatori e gli apparecchi muniti di monitor e scheda di gioco basati sulla sola abilità privi di nulla osta già installati alla data del 1° luglio 2022 possano presentare, entro il 30 giugno 2023, apposita richiesta ad ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica. Entro il 31 dicembre 2024, tali apparecchi devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti di cui alla DRTEC.

Alle medesime disposizioni soggiacciono gli apparecchi installati presso i padiglioni e le sale trattenimento di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura, da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020.

Infine, la circolare n. 21/2022, di attuazione del Protocollo d’intesa fra ADM e CONI con riferimento agli apparecchi ex art. 110, comma 7, TULPS utilizzati dalle federazioni sportive affiliate al CONI, prevede la possibilità, per queste ultime, di installare apparecchi comma 7 diversi da quelli certificati a fini sportivi (freccette, biliardi, calciobalilla), previa trasmissione ad ADM, entro il 24 giugno 2022, di una scheda contenente le informazioni rilevanti per il censimento degli apparecchi (che comunque non possono superare il 15% del numero dei tesserati).

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