È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025 il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 marzo 2025, n. 57, recante disposizioni attuative “per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza”. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 maggio 2025.
A distanza di poche settimane, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2025 anche il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 aprile 2025, recante il regolamento sulla revoca delle concessioni di gioco pubblico, che entra in vigore il 30 maggio 2025.
I due decreti, adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione rispettivamente degli articoli 8 e 7 del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, completano il quadro regolatorio primario della riforma del comparto del gioco a distanza. Entrambi i testi intervengono a presidio della corretta esecuzione del rapporto concessorio, ma con strumenti e logiche profondamente diversi, che vanno letti in stretta connessione con lo schema di convenzione pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nell'ambito della gara (CIG B4DF5D6BCF) per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Il sistema sanzionatorio delineato dalla normativa primaria e attuato dal D.M. 57/2025 si fonda su alcuni principi generali che devono ispirare l’intera disciplina convenzionale:
Tali principi, già accolti nello schema di convenzione, sono ora formalizzati nel regolamento e resi vincolanti ai fini del procedimento di contestazione.
Fermo il richiamo ai principi generali, il decreto distingue tre principali categorie di penali convenzionali:
Tale struttura riflette quanto previsto all’art.26 della convenzione, che ora trova attuazione sistematica nei criteri vincolanti imposti dal regolamento.
Riduzione delle penali e criteri di attenuazione
Il decreto conferma la possibilità di ridurre le penali fino al 50% in caso di adempimento tempestivo (entro 7 giorni dalla contestazione), già prevista dallo schema convenzionale.
Introduce, inoltre, nuovi margini di attenuazione:
Lo schema di convenzione individua oltre 35 ipotesi sanzionatorie, con importi fissi, forfettari o percentuali, nonché penali calcolate su base giornaliera, o riferite alla raccolta o agli investimenti. Il D.M. 57/2025, pur non modificando direttamente tali previsioni, ne specifica le modalità applicative, colmando alcuni vuoti definitori.
Sebbene la fonte convenzionale, i decreti ministeriali attuativi e la normativa primaria condividano l’obiettivo comune di garantire certezza e controllo sull’adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario, le rispettive funzioni e logiche si collocano su piani distinti, solo parzialmente sovrapponibili.
Il D.M. 57/2025, in attuazione dell’art. 8 del decreto legislativo, interviene a regolare un sistema civilistico e convenzionale di penalità, destinato ad applicarsi in presenza di specifici inadempimenti contrattuali, già puntualmente individuati nell’art. 26 della convenzione ADM, determinando le modalità procedurali e i criteri di applicazione:
Di segno differente è invece il D.M. 10 aprile 2025, che disciplina l’esercizio del potere autoritativo di revoca da parte dell’Amministrazione, con una logica profondamente diversa: non punitiva o compensativa, bensì squisitamente funzionale alla tutela dell’interesse pubblico. La revoca può infatti intervenire:
Alcune fattispecie sanzionate dalla convenzione presentano un potenziale impatto esiziale sulla prosecuzione del rapporto concessorio. Si tratta, in particolare, di obblighi la cui violazione comporta, oltre all’applicazione di penali di importo elevato, la possibilità di sospensione immediata della raccolta e, nei casi più gravi o in presenza di recidiva, la decadenza della concessione stessa.
Tra le ipotesi di maggiore rilievo si segnalano
In tutti questi casi, l’inadempimento non si traduce soltanto in un’esposizione economica sanzionatoria, ma può condurre alla impossibilità di proseguire legittimamente l’attività di raccolta, determinando la sospensione operativa immediata e, ove non rimossa, la perdita della concessione per inadempimento qualificato.
Ciò impone ai concessionari l’adozione di presìdi di controllo e prevenzione stringenti, capaci di assicurare il rispetto sistematico degli obblighi più sensibili sul piano regolamentare e di garantire la continuità del rapporto concessorio anche in situazioni di crisi tecnica o organizzativa.
Le controversie relative all’accertamento e quantificazione delle penali convenzionali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, anche se previste nella convenzione di concessione approvata in via regolamentare.
La giurisdizione amministrativa resta ferma solo per le controversie attinenti a provvedimenti autoritativi di decadenza o revoca.
Un chiarimento di ADM nelle FAQ del 18 aprile 2025 ha confermato che l’obbligo del concessionario di corrispondere interessi legali al giocatore in caso di ritardo nell’accredito delle somme non contraddice il principio di improduttività del conto di gioco. Tali interessi – che non costituiscono frutti economici – hanno natura di penale convenzionale risarcitoria, rafforzando la lettura civilistica del sistema sanzionatorio anche nei rapporti tra concessionario e utente.
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